Statuto UFC – Unione Fornitori Cancelleria

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, con sede in Milano, l’Associazione denominata UFC (Unione Fornitori Cancelleria) il 15 febbraio 1979, in via breve “UFC”.

ART. 2 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione non ha scopi di lucro e non è a carattere politico, sindacale o religioso; si prefigge di tutelare e rappresentare gli interessi delle Aziende purché fabbricanti, importatori in esclusiva o editori di prodotti di cartoleria, cancelleria elencati all’art.3 e simili. L’Associazione ha lo scopo fondamentale di esercitare attività e servizi nell’interesse degli Associati. UFC vuole inoltre rappresentare gli interessi del settore presso le Istituzioni e negli ambiti relativi alle merceologie trattate.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione può operare in collaborazione con altre Associazioni Nazionali ed Internazionali ed Enti pubblici o privati, mantenendo la propria individualità ed autonomia organizzativa e di iniziativa.
In particolare si propone:

  1. Promuovere una migliore conoscenza fra gli Associati e la notorietà dei loro Marchi sul mercato
  2. Promuovere presso gli Associati la conoscenza dei mercati di riferimento, delle loro peculiarità e tendenze, alla luce dell’evoluzione tecnologica e normativa oltre che dell’evoluzione economica, italiana e internazionale
  3. Promuovere una immagine qualificata delle Aziende Associate che operano sull’intero territorio nazionale.
  4. Promuovere iniziative comuni per lo sviluppo delle Aziende Associate: l’acquisizione e la gestione di servizi di comune interesse, di informazione e aggiornamento, incluse ricerche di mercato etc.
  5. Partecipare ad importanti manifestazioni che diano rilievo culturale al settore cui partecipano le Aziende Associate

ART. 3 – ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione le Aziende di cui all’Articolo 2 appartenenti alle seguenti aree merceologiche:

  1. Strumenti per scrittura, correzione, disegno tecnico e belle arti, hobbistica
  2. Strumenti per l’archiviazione di documenti cartacei
  3. Attrezzature da scrivania, inclusi adesivi
  4. Articoli in carta allestita (per scrivere, contenere, confezionare), prodotti di cartotecnica e editoriali.
  5. Prodotti, accessori e consumabili per l’informatica
  6. Accessori da scrivania, complementi d’arredo oggetti personali, quali ad esempio borse portadocumenti
  7. Macchine e attrezzature da ufficio
  8. Materiali destinati al corredo scolastico

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

L’Azienda che richiede l’ammissione deve, come attività prevalente, divulgare prodotti di propria marca o distribuire prodotti di marca in esclusiva su tutto il territorio nazionale, essere presentata al Consiglio Direttivo e specificare, nella domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l’attività esercitata e la persona fisica incaricata di rappresentare l’Azienda nei rapporti con l’Associazione. Tale incarico è riservato ai titolari, ai rappresentanti legali ed ai funzionari direttivi dell’azienda. La domanda comporta per se stessa l’accettazione dello Statuto.
Sull’ammissione delibera il Consiglio Direttivo, previa consultazione dei Soci, che avrà la facoltà di richiedere ulteriori informazioni circa l’organizzazione Aziendale. La delibera del Consiglio Direttivo è inappellabile. L’iscrizione è annuale, decorre dal Primo Gennaio e si intende rinnovata tacitamente, di anno in anno, qualora non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata o tramite PEC, almeno quattro mesi prima della scadenza. In caso di dimissioni tardive la quota associativa deve essere interamente corrisposta.
È espressamente esclusa possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.
Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate

ART. 5 – RAPPRESENTANTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE PRESSO L’ASSOCIAZIONE

L’incarico di rappresentare le Aziende Associate è riservato ai titolari, ai rappresentanti legali delle Aziende; può anche essere in capo ad altri dipendenti e funzionari dell’azienda che siano stati indicati dai legali Rappresentanti.

ART. 6 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

  • Osservare le norme statutarie e le relative delibere sociali. Le delibere, regolarmente prese in base alle norme statutarie, sono vincolanti per tutti gli Associati
  • Attenersi ai normali criteri di correttezza e probità professionale e commerciale nello svolgimento della propria attività operativa
  • Corrispondere le quote associative entro le date stabilite
  • Appoggiare le iniziative intraprese dall’Associazione con spirito di collaborazione. Ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che possa danneggiare in qualsivoglia modo UFC, sia materialmente che moralmente.
  • Comunicare ogni mutamento della propria attività, forma o ragione sociale, nonché delle altre informazioni originarie.

ART. 7 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE Dl ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde:

  • Per dimissioni
  • Per la perdita di uno qualsiasi dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione o per incompatibilità sopravvenuta a seguito di cambiamento di attività
  • per inadempienza ai doveri imposti dal presente Statuto, ivi compreso il mancato pagamento del contributo associativo entro l’anno di competenza.

Oltre i sei mesi di ritardo nel pagamento della quota, il Consiglio Direttivo può decidere la sospensione dell’erogazione dei servizi, previa notifica al Socio moroso, fino all’avvenuto versamento.
La perdita della condizione di Associato a norma dei precedenti punti b) e c) dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
Contro questa deliberazione è ammesso il ricorso ai Probiviri. La cessazione della condizione di Associato non esonera dagli obblighi contributivi di competenza dell’anno in corso.

ART. 8 – QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

L’Associato è tenuto a corrispondere all’Associazione:

  • La quota di iscrizione
  • La quota associativa che il Consiglio Direttivo stabilisce di anno in anno secondo modalità coerenti con le finalità dell’Associazione

La quota di iscrizione e la quota associativa, nonché le date di versamento, verranno determinati dal Consiglio Direttivo di anno in anno. Ove, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo non potesse stabilire tempestivamente quote e date, resteranno valide quelle dell’anno precedente, fino alla nuova determinazione e salvo conguaglio.
L’Associazione potrà anche ricevere contributi volontari da Associati, da Istituti, Enti o Società, interessati a favorire, tramite l’Associazione, lo sviluppo dell’immagine del settore in cui operano i Soci.

ART. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Organi e Cariche dell’Associazione sono:  

  • Assemblea
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente 
  • Tesoriere
  • Due Revisori dei conti
  • Tre Probiviri            

Tutte le cariche dell’Associazione sono triennali e rinnovabili

ART. 10 – ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione L’Assemblea, composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento dei contributi sociali, delibera in riunione plenaria. Ad ogni Associato spetta un voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo riterranno opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Associati .
La convocazione dell’Assemblea sarà fatta mediante comunicazione scritta, da spedirsi ai singoli Associati per mezzo di lettera raccomandata, o via PEC o via e-mail con conferma di lettura, almeno 15 giorni prima, oppure per mezzo di fax o e-mail, almeno 7 giorni prima. Nella comunicazione saranno inoltre indicate la data, l’ora e il luogo ovvero l’eventuale collegamento per via telematica così come pure per la seconda convocazione ove la prima andasse deserta. Nell’avviso di convocazione dovranno essere precisati gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea. È ammessa la delega scritta fino a due Associati per ogni Azienda Associata presente.

ART. 11 – L’ASSEMBLEA DELIBERA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’Assemblea ordinaria:

  • Approva i rendiconti economici consuntivi e preventivi
  • Elegge i componenti del Consiglio Direttivo
  • Nomina i Revisori dei Conti, i Probiviri
  • Delibera sugli altri oggetti attinenti allo svolgimento dell’attività associativa posti all’ordine del giorno 5) Delibera su ogni altro argomento riservato, per legge o per Statuto, alla sua competenza esclusiva

È valida in prima convocazione con la presenza in proprio, o per delega, di almeno metà degli Associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’ Assemblea Ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli associati che hanno preso parte alla votazione per quella delibera.
Ogni Associato dispone di un voto proprio più quello delle eventuali deleghe (massimo due) a lui conferite.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  • Sulle modifiche dello Statuto
  • Sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina e poteri del liquidatore

L’Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Associati, le loro dichiarazioni.
I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, i rendiconti economico e finanziari e i bilanci preventivi vengono lasciati per i trenta giorni successivi alla loro approvazione nella sede legale, a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri da nominarsi, ogni tre anni, tra i rappresentanti legali o delegati delle Aziende Associate (con l’unica eccezione del caso previsto al punto a) del presente articolo). L’elezione a Consigliere avviene se il candidato raccoglie almeno un quarto dei voti degli aventi diritto, nel corso di una Assemblea ordinaria o straordinaria valida.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente più della metà dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato almeno ogni semestre dal Presidente o ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio. L’avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure tramite fax o e-mail con un anticipo minimo di due giorni. Deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

È compito del Consiglio Direttivo:

  1. Nominare il Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere. Di norma essi vengono scelti tra i membri del Consiglio, ma il Consiglio può decidere all’unanimità di affidare una delle cariche a persona esterna che può essere remunerata in base ad accordi
  2. Dare attuazione alle deliberazioni, nonché alle scelte programmatiche e agli indirizzi generali sull’attività dell’Associazione decisi dall’Assemblea
  3. Deliberare in ordine alla scelta e all’assunzione del personale, del Segretario per l’espletamento dell’attività associativa, nonché in ordine all’eventuale conferimento di incarichi esterni, per l’esecuzione di studi e ricerche particolari
  4. Istituire gli uffici occorrenti per il funzionamento della Associazione
  5. Deliberare in ordine ai contributi a carico degli Associati, per la copertura delle spese di funzionamento dell’Associazione e alla quota di iscrizione per le nuove adesioni all’Associazione nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento, ai sensi dell’art. 7 f) Scegliere l’istituto di Credito per il servizio cassa.
  6. Deliberare sull’esclusione dei soci, ai sensi dell’articolo che regolamenta la cessazione della condizione di Associato.

ART. 13 – PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare un Presidente Onorario che non è remunerato

ART. 14 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma singola. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in relazione agli obblighi di cui agli articoli precedenti e quando lo ritiene opportuno.
Egli presiede il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle delibere di detti organi, adotta i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento delle attività, vigila sull’andamento degli Uffici.
Il Presidente, su deliberazione del Consiglio, può temporaneamente delegare al Vice Presidente o a determinati Consiglieri, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.
Il Vice Presidente viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo ed esercita le attribuzioni che possono essere ad esso delegate dal Presidente e lo coadiuva nello svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Nei casi di urgenza o qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 15 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, se nominato, coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni, sovrintende agli Uffici dell’Associazione, al buon andamento dei servizi.
Egli propone al Presidente le soluzioni o i provvedimenti che ritiene utili al fine della migliore organizzazione dei servizi ed in genere dell’espletamento delle attività Associative.

ART. 16 – TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile dei fondi dell’Associazione ed ha firma libera per gli atti di amministrazione ordinaria. Viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo

ART. 17 – REVISORI DEI CONTI

A due Revisori dei Conti non facenti parte degli Organi Direttivi è affidato in via esclusiva, anche nell’interesse e per conto dei singoli Associati, cui resta inibita ogni iniziativa individuale in argomento, il controllo sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione; ne riferiscono al Consiglio Direttivo e all’Assemblea con la relazione sul rendiconto economico consuntivo. L’elezione a Revisore avviene se il candidato raccoglie almeno un quarto dei voti degli aventi diritto, nel corso di una Assemblea ordinaria o straordinaria valida.

ART. 18 – PROBIVIRI

Tre Probiviri, non facenti parte degli Organi Direttivi dell’Associazione, sono incaricati di dirimere eventuali controversie fra l’Associazione e gli Associati, rendendo la propria pronuncia entro i termini stabiliti dalla legge per le decisioni dei Collegi arbitrali, avvalendosi eventualmente della consulenza tecnica o legale di persone estranee all’Associazione. L’elezione a Probiviro avviene se il candidato raccoglie almeno un quarto dei voti degli aventi diritto, nel corso di una Assemblea ordinaria o straordinaria valida.
I Probiviri, su richiesta del Consiglio, potranno proporre quei provvedimenti che riterranno con equità, necessari nei confronti degli Associati per inosservanza dei doveri statutari o per violazione dei doveri di probità o correttezza commerciale.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria, chiamata a rendere la relativa deliberazione, provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri, delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad un’altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge e stabilirà la destinazione degli eventuali residui patrimoniali.

ART. 20 – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FONDO COMUNE

Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito dai proventi delle quote associative e dei contributi associativi, dai residui delle gestioni annuali, nonché dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo, a favore dell’Associazione stessa.
Con il Fondo Comune si provvede alle spese di funzionamento dell’Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni, in genere, per lo svolgimento dell’attività sociale.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio dovrà essere compilato il rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché il preventivo per l’esercizio successivo, da presentarsi all’Assemblea, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo, da quello del Tesoriere e dei Revisori dei Conti. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro l’anno successivo al quale si riferisce.
È fatto espresso divieto di distribuire ai Soci utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

testo approvato dall’Assemblea Straordinaria del 28 gennaio 2021